superammortamento

Iper e Super-Ammortamento

Il Piano Nazionale Industria 4.0 attraverso l’iper e il super-ammortamento intende stimolare e incentivare le imprese che investono per acquistare macchine intelligenti e interconnesse che sono funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle stesse.

L’Agenzia delle Entrate insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso la Circolare 4/E, ha realizzato una guida dedicata proprio all’argomento in questione per sciogliere i dubbi principali.

Super-ammortamento

Misura introdotta con la Manovra del 2016, prorogata con la Legge di Bilancio 2017 e nuovamente prorogata con l’attuale legge di Bilancio 2018.

Consiste in una deduzione extracontabile (dal 2018) del 30% per gli investimenti che vengono effettuati da tutti i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo in beni strumentali nuovi acquistati o in leasing portando quindi al 130% il valore della deduzione massima ammessa attraverso la riduzione della base imponibile su cui verranno calcolate le imposte.

Da sottolineare che il beneficio derivante dall’applicazione del super-ammortamento non prevede distinzioni in base a natura giuridica, dimensione e settore economico, bensì riguarda tutti i soggetti titolari di reddito di impresa e addirittura i soggetti titolari di reddito derivante da lavoro autonomo.

Iper-ammortamento

Con la Legge di Stabilità 2017 è stata introdotta anche la disposizione che consente di effettuare una supervalutazione del 250% degli investimenti in beni materiali nuovi nonché dei dispositivi e delle tecnologie che consentono la trasformazione in chiave 4.0 che siano stati acquistati o concessi in leasing. La norma dunque intende supportare gli investimenti effettuati per realizzare e trasformare macchine intelligenti ed interconnesse, il cui elenco, suddiviso in categorie, è inserito all’interno dell’allegato A dell’Appendice della Circolare 4/E.

Un’importante precisazione da fare è che per beneficiare dell’agevolazione il bene deve sia entrare in funzione che essere interconnesso al sistema di gestione della produzione o della rete di fornitura presente in azienda. L’aspetto dell’interconnessione è imprescindibile poiché definisce il momento dal quale parte la possibilità di fruire della maggiorazione del 150%.

Cosa si intende per “bene interconnesso”?

Un bene, ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione, si definisce interconnesso se sussistono i seguenti presupposti:

  • È in grado di scambiare informazioni con i sistemi interni all’azienda (per esempio il sistema gestionale, sistemi di pianificazione/progettazione e sviluppo del prodotto, ecc) e/o esterni (fornitori, clienti, partner, ecc) attraverso un collegamento basato su standard documentati, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciuti come TCP-IP, HTTP ed altri;
  • Al fine di riconosce l’origine delle informazioni viene identificato univocamente per mezzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti come l’indirizzo IP.

È opportuno concludere l’articolo affermando che per quanto riguarda la determinazione del corrispettivo ammesso alla maggiorazione del 150%, qualora si acquisti un bene con le caratteristiche stabilite dal Piano Industria 4.0 con un prezzo unitario che include anche il costo del software necessario per il suo funzionamento, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, se il software viene acquistato insieme al relativo bene, l’intero importo costituito da bene + software è interamente agevolabile con l’iper-ammortamento.

Autore dell'articolo: Marco

2 commenti su “Iper e Super-Ammortamento

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