Dropshipping: aspetti legali e burocratici

Un fenomeno molto diffuso nell’ambito del commercio elettronico “indiretto” è quello del c.d. “Drop shipping”, ossia la vendita di un bene che materialmente non è presente nel magazzino del venditore ma che quest’ultimo, una volta ricevuto l’ordine di acquisto, trasmette lo stesso al proprio fornitore (ovvero al drop-shipper), il quale provvede alla spedizione al cliente finale.

Pertanto, il dropshipping non è altro che una particolare forma di commercio elettronico che consiste in una triangolazione nella quale intervengono:

  • un venditore (soggetto che esercita l’attività di dropshipping);
  • un fornitore (c.d. dropshipper);
  • un cliente finale.

I vantaggi del dropshipping sono notevoli e riguardano sia i venditori che i fornitori.

Per il venditore c’è la possibilità di creare un’attività economica senza la necessità di possedere la merce nel proprio magazzino e quindi evitando ingenti investimenti iniziali e la gestione di tutte le problematiche logistiche legate al magazzino, acquisto e consegna di prodotti, ma l’unico onere è quello di intrattenere il rapporto con il cliente finale; mentre il fornitore ha la possibilità di aumentare le proprie vendite penetrando in nuovi mercati, senza la necessità di impiegare il proprio tempo nella sponsorizzazione del prodotto.

Per quanto riguarda la fatturazione, le modalità di regolamento documentali e fiscale delle singole operazioni avverranno con le medesime modalità del commercio elettronico indiretto e più precisamente:

  • il fornitore fattura al rivenditore i prodotti venduti;
  • il rivenditore fattura al cliente finale la vendita (comprensivo chiaramente del rincoro applicato).

Nel caso in cui l’operazione coinvolga soggetti di Paesi diversi, allora la transazione può essere ricondotta tra le operazioni triangolari Iva, in cui:

  1. intervengono contemporaneamente tre operatori economici di Stati diversi comunitari o extra comunitari;
  2. i beni sono oggetto di due distinte cessioni;
  3. vi è una singola movimentazione dei beni.

Ad esempio, un venditore italiano vende un prodotto ad un cliente tedesco, ma il bene si trova presso il magazzino del dropshipper cinese. In questo caso il venditore ordinerà al dropshipper cinese di spedire la merce in Germania, l’operazione non genererà un’operazione intracomunitaria, considerato che la merce non proviene da uno stato membro. Il venditore realizzerà un’operazione fuori campo Iva e dovrà emettere fattura al soggetto tedesco, il quale sarà tenuto ad assolvere l’Iva allatto della importazione della merce.

Autore dell'articolo: Marco

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